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Liquidazione controllata: irrilevanza della condotta del debitore ai fini dell’accesso alla procedura

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Dichiarazione IMU 2025: scadenza al 30 giugno 2026 per la comunicazione delle variazioni immobiliari

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Indice Istat Aprile 2026

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Plusvalenze su beni strumentali: limitata la possibilità di rateizzazione della tassazione

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Composizione negoziata della crisi: il DM 23 aprile 2026 aggiorna regole operative, test pratico e contenuti del piano

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Riaperta l’estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali

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Regime forfettario: confermata per il 2026 la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente

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Prorogati al 2026 Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus e Bonus Mobili

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Sovraindebitamento “misto” e accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: apertura del Tribunale di Pordenone

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Locazioni brevi: dal 2026 la cedolare secca limitata a due immobili

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Estesa la tassazione ordinaria per gli impianti fotovoltaici a terra oltre il limite di agrarietà

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Proroga versamenti ISA 2026: scadenza rinviata al 20 luglio senza maggiorazioni

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CCII Revocatoria fallimentare

L’articolo 166, comma 1, lettera b) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riprende, senza modifiche sostanziali, quanto previsto dall’articolo 67 della vecchia legge fallimentare in materia di revocatoria dei pagamenti “anormali” eseguiti nel periodo sospetto prima della liquidazione giudiziale. La norma non fornisce una definizione precisa di tali mezzi di pagamento, affidando alla giurisprudenza il compito di individuarli caso per caso. Sono considerati revocabili i pagamenti di debiti scaduti effettuati con strumenti diversi dal denaro o da mezzi equivalenti, come assegni bancari o circolari, entro l’anno che precede la domanda di liquidazione. Il ricorso a modalità non ordinarie è visto come un segnale di crisi del debitore, conoscibile o conoscibile anche dal creditore. Quest’ultimo può sottrarsi alla revocatoria provando di ignorare lo stato di insolvenza oppure dimostrando che il pagamento è avvenuto secondo prassi commerciali consolidate tra le parti, anche se difformi dal contratto. La Cassazione, con pronunce come la sentenza n. 27939/2020, ha confermato questa interpretazione. In sintesi, il CCII mantiene l’impostazione della vecchia legge, lasciando ai giudici il compito di definire i casi concreti di pagamento anormale e le condizioni per la loro opponibilità alla massa dei creditori.
 
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