L’articolo 166, comma 1, lettera b) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riprende, senza modifiche sostanziali, quanto previsto dall’articolo 67 della vecchia legge fallimentare in materia di revocatoria dei pagamenti “anormali” eseguiti nel periodo sospetto prima della liquidazione giudiziale. La norma non fornisce una definizione precisa di tali mezzi di pagamento, affidando alla giurisprudenza il compito di individuarli caso per caso. Sono considerati revocabili i pagamenti di debiti scaduti effettuati con strumenti diversi dal denaro o da mezzi equivalenti, come assegni bancari o circolari, entro l’anno che precede la domanda di liquidazione. Il ricorso a modalità non ordinarie è visto come un segnale di crisi del debitore, conoscibile o conoscibile anche dal creditore. Quest’ultimo può sottrarsi alla revocatoria provando di ignorare lo stato di insolvenza oppure dimostrando che il pagamento è avvenuto secondo prassi commerciali consolidate tra le parti, anche se difformi dal contratto. La Cassazione, con pronunce come la sentenza n. 27939/2020, ha confermato questa interpretazione. In sintesi, il CCII mantiene l’impostazione della vecchia legge, lasciando ai giudici il compito di definire i casi concreti di pagamento anormale e le condizioni per la loro opponibilità alla massa dei creditori.