La semplice presentazione dell’istanza per la nomina dell’esperto nell’ambito della composizione negoziata della crisi non impedisce di per sé l’avvio della liquidazione giudiziale. L’effetto sospensivo decorre solo dal momento in cui l’istanza, accompagnata dall’accettazione dell’esperto, viene pubblicata nel Registro delle Imprese, come previsto dall’articolo 18, comma 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Per questo motivo, è essenziale completare correttamente tutta la procedura e attendere la pubblicazione ufficiale per poter usufruire della tutela prevista dalla normativa.
