Concordato minore: la Corte d’Appello frena sugli abusi
La Corte d’Appello di Genova (sent. n. 48/2025) ha annullato un concordato minore che favoriva la prosecuzione dell’attività di un’imprenditrice con debiti quasi esclusivamente verso il Fisco.
La donna aveva pagato regolarmente i creditori privati, ma omesso per anni il versamento delle imposte.
Secondo i giudici, questa condotta integra un atto fraudolento che rende la procedura inammissibile (art. 77 Cci).
Il concordato minore, previsto dal Codice della Crisi d’Impresa, non può trasformarsi in un “condono personalizzato”.
Il cramdown fiscale – omologazione forzata contro il parere dell’Erario – è ammesso solo se il rifiuto del Fisco è obiettivamente ingiustificato.
Non basta la mera convenienza economica rispetto alla liquidazione: serve anche la meritevolezza del debitore.
La Corte ribadisce che il beneficio esdebitatorio va concesso solo a chi non ha accumulato debiti con dolo o grave colpa.
La decisione conferma l’orientamento volto a prevenire abusi e a garantire equità tra i creditori.
L’obiettivo resta quello di offrire una vera seconda chance a chi è in crisi, non di premiare comportamenti elusivi.