CCII Sospensione delle esecuzioni: novità per i consumatori
Il Tribunale ha stabilito che il consumatore che ha presentato domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) può chiedere misure protettive e cautelari (artt. 54 e 55 CCII) anche al Giudice dell’Esecuzione.
Questa decisione consente di ottenere la sospensione delle procedure esecutive pendenti durante la fase di omologa.
L'obiettivo è favorire la riuscita delle trattative e tutelare il patrimonio del debitore.
Si tratta di una tutela ulteriore per i consumatori che avviano percorsi di risanamento finanziario.
Le misure potranno essere concesse in via temporanea, fino alla decisione sulla domanda di omologa.
Per i creditori, ciò comporta un blocco momentaneo delle azioni di recupero.
Questa interpretazione uniforma la prassi e rafforza gli strumenti di composizione della crisi.