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L’opposizione del creditore nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

La disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore, così come delineata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019), attribuisce un ruolo peculiare ai creditori nell’ambito del procedimento di omologa del piano. In particolare, l’art. 69, comma 2, CCII, stabilisce un limite espresso al diritto di contestazione del creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento del debitore o che ne abbia aggravato l’esposizione finanziaria.
1. Il principio: esclusione dalle contestazioni di convenienza
Secondo la norma, il creditore che versi in una delle situazioni sopra richiamate non può proporre opposizione o reclamo per ragioni attinenti alla convenienza della proposta di piano. In altri termini, egli non è legittimato a contestare che la soddisfazione prevista in suo favore sia inferiore a quella ottenibile in sede liquidatoria o attraverso altre forme di regolazione del debito.
Tale previsione riflette una scelta di bilanciamento del legislatore: impedire a un creditore che abbia contribuito, per colpa, alla crisi del consumatore di ostacolare il piano invocando ragioni di mero interesse economico.
2. Le contestazioni ammesse: i requisiti di legittimità
L’esclusione, tuttavia, non si estende alle contestazioni relative ai requisiti di legittimità della proposta.
3. Il collegamento con l’art. 124-bis TUB
Particolare rilievo assume il rinvio all’art. 124-bis del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993), che disciplina l’obbligo degli intermediari di valutare il merito creditizio del consumatore prima della concessione del finanziamento. La violazione di tale disposizione – ad esempio attraverso la concessione di credito sproporzionato rispetto alle capacità restitutorie del debitore – comporta la qualificazione del creditore come soggetto che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento.
In questa prospettiva, la norma opera anche come meccanismo di responsabilizzazione degli operatori finanziari, i quali non possono pretendere un potere di veto fondato su valutazioni di convenienza se la crisi trae origine da loro condotte scorrette o negligenti.
4. Considerazioni conclusive
La disciplina rafforza la funzione di tutela del consumatore, già centrale nel nuovo impianto normativo della crisi, bilanciando l’esigenza di garantire la serietà e la legittimità della procedura con la necessità di contenere l’influenza di quei creditori che hanno contribuito alla formazione della crisi.
 
 
 
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