È ammissibile il concordato minore presentato da un debitore privo di beni o redditi, purché sostenuto da finanza esterna capace di incrementare l’attivo disponibile (art. 74, co. 2, CCII). Il ricorso deve essere fatto dalla società, la giurisprudenza ha ribadito che il socio illimitatamente responsabile non può autonomamente accedere a procedure negoziali per i debiti sociali finché la società resta in vita: sarà la società stessa a proporre il concordato, con effetti estesi anche al socio salvo patto contrario.
Il socio potrà invece ricorrere alla procedura del consumatore (art. 67) per debiti personali, restando esclusi quelli sociali. Quanto alla liquidazione controllata, l’apertura della procedura societaria comporta automaticamente quella del socio, con coinvolgimento dell’intero patrimonio.
La prassi, tuttavia, ha visto sempre più richieste autonome di liquidazione da parte del socio, e dopo un iniziale orientamento restrittivo, la giurisprudenza più recente ne ammette l’apertura anche senza iniziativa della società, sia in caso di società in bonis sia di società inattive ancora iscritte al registro.
