Concordato minore liquidatorio: il ruolo dell’incremento “apprezzabile” dell’attivo
Ai fini dell’ammissibilità del concordato minore liquidatorio ex art. 74, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), è necessario valutare caso per caso se l’incremento dell’attivo disponibile proposto sia effettivamente “apprezzabile”.
Tale valutazione deve considerare le specifiche caratteristiche patrimoniali del debitore, sia dal lato attivo che dal lato passivo. Non esiste infatti una soglia fissa prevista dalla normativa per il concordato minore, differenziandolo dal concordato ordinario: il legislatore ha scelto di non stabilire un parametro predeterminato, lasciando spazio a un giudizio discrezionale basato sulle circostanze concrete.
Tuttavia, l’art. 84, comma 4, CCII, che fissa una soglia del 10% per l’incremento dell’attivo nel concordato ordinario, può servire come utile parametro di riferimento anche per il concordato minore. Ciò significa che, pur essendo possibile proporre un incremento inferiore al 10%, esso non dovrebbe discostarsi in misura significativa da tale percentuale, affinché la proposta sia considerata credibile e idonea a tutelare i creditori.
In sintesi, il giudizio sull’ammissibilità del concordato minore liquidatorio richiede un approccio flessibile ma ponderato, che bilanci le caratteristiche patrimoniali del debitore con la necessità di garantire un incremento dell’attivo sufficientemente rilevante per la soddisfazione dei creditori.