Con te nel percorso
della tua vita aziendale
Scopri i nostri servizi di consulenza ›

news

Liquidazione controllata: irrilevanza della condotta del debitore ai fini dell’accesso alla procedura

Approfondisci

news

Dichiarazione IMU 2025: scadenza al 30 giugno 2026 per la comunicazione delle variazioni immobiliari

Approfondisci

news

Indice Istat Aprile 2026

Approfondisci

news

Plusvalenze su beni strumentali: limitata la possibilità di rateizzazione della tassazione

Approfondisci

news

Composizione negoziata della crisi: il DM 23 aprile 2026 aggiorna regole operative, test pratico e contenuti del piano

Approfondisci

news

Riaperta l’estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali

Approfondisci

news

Regime forfettario: confermata per il 2026 la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente

Approfondisci

news

Prorogati al 2026 Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus e Bonus Mobili

Approfondisci

news

Sovraindebitamento “misto” e accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: apertura del Tribunale di Pordenone

Approfondisci

news

Locazioni brevi: dal 2026 la cedolare secca limitata a due immobili

Approfondisci

news

Estesa la tassazione ordinaria per gli impianti fotovoltaici a terra oltre il limite di agrarietà

Approfondisci

news

Proroga versamenti ISA 2026: scadenza rinviata al 20 luglio senza maggiorazioni

Approfondisci

Il voto dei creditori pubblici nel concordato minore: chiarimenti sulla legittimazione

Nel contesto della procedura di concordato minore, particolare attenzione merita il trattamento dei crediti affidati al concessionario della riscossione. Sul punto, è opportuno precisare che la manifestazione di voto spettante ai creditori non può provenire dal concessionario (Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ader), bensì dall’ente titolare del credito.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infatti, svolge unicamente la funzione di esattore dei crediti iscritti a ruolo, limitandosi alla loro riscossione coattiva o mediante le forme di dilazione previste dalla normativa vigente. Non ha, invece, la facoltà dispositiva su tali crediti: non può quindi rinunciare, rimodulare o valutare la convenienza di una proposta concordataria presentata dal debitore.
Da ciò discende che, in sede di concordato minore, il voto deve essere espresso dall’ente creditore originario (ad esempio, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL o altro ente pubblico), al quale la proposta e il decreto relativo devono essere direttamente notificati. È dunque l’ente creditore a dover valutare la convenienza economica e giuridica della proposta avanzata dal debitore, pronunciandosi di conseguenza in sede di voto.
Questo principio ha rilevanti conseguenze operative:
  • garantisce che il debitore si confronti direttamente con l’ente creditore, senza passaggi intermedi che potrebbero rallentare o complicare la procedura;
  • rafforza la trasparenza del procedimento, evitando attribuzioni di poteri dispositivi ad un soggetto – il concessionario – che per legge non ne è titolare;
  • consente una più corretta valutazione della convenienza della proposta, demandata esclusivamente al titolare del credito.
In sintesi, nel concordato minore i crediti iscritti a ruolo non possono essere gestiti in termini dispositivi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale rimane estranea alle scelte di merito sulla proposta del debitore. La decisione, in linea con i principi di diritto e di efficienza amministrativa, spetta all’ente creditore titolare del credito la quale spetta la legittimazione al voto.
 
 
VEDI TUTTE
Hai bisogno di maggiori informazioni?
   I nostri orari Dal Lunedì al Giovedì 9.00 - 17.30 | Venerdì 9.00 - 15.00
Newsletter
Iscriviti e ricevi costantemente news e aggiornamenti
Credits TITANKA! Spa
Scopri lo
Scadenziario
Fiscale
Vai al sito Agenzia
delle Entrate