Il voto dei creditori pubblici nel concordato minore: chiarimenti sulla legittimazione
Nel contesto della procedura di concordato minore, particolare attenzione merita il trattamento dei crediti affidati al concessionario della riscossione. Sul punto, è opportuno precisare che la manifestazione di voto spettante ai creditori non può provenire dal concessionario (Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ader), bensì dall’ente titolare del credito.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, infatti, svolge unicamente la funzione di esattore dei crediti iscritti a ruolo, limitandosi alla loro riscossione coattiva o mediante le forme di dilazione previste dalla normativa vigente. Non ha, invece, la facoltà dispositiva su tali crediti: non può quindi rinunciare, rimodulare o valutare la convenienza di una proposta concordataria presentata dal debitore.
Da ciò discende che, in sede di concordato minore, il voto deve essere espresso dall’ente creditore originario (ad esempio, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL o altro ente pubblico), al quale la proposta e il decreto relativo devono essere direttamente notificati. È dunque l’ente creditore a dover valutare la convenienza economica e giuridica della proposta avanzata dal debitore, pronunciandosi di conseguenza in sede di voto.
Questo principio ha rilevanti conseguenze operative:
garantisce che il debitore si confronti direttamente con l’ente creditore, senza passaggi intermedi che potrebbero rallentare o complicare la procedura;
rafforza la trasparenza del procedimento, evitando attribuzioni di poteri dispositivi ad un soggetto – il concessionario – che per legge non ne è titolare;
consente una più corretta valutazione della convenienza della proposta, demandata esclusivamente al titolare del credito.
In sintesi, nel concordato minore i crediti iscritti a ruolo non possono essere gestiti in termini dispositivi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale rimane estranea alle scelte di merito sulla proposta del debitore. La decisione, in linea con i principi di diritto e di efficienza amministrativa, spetta all’ente creditore titolare del credito la quale spetta la legittimazione al voto.