In materia di liquidazione controllata, la postergazione del credito del socio ex art. 2467 c.c. rappresenta una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento. Ciò non elimina, tuttavia, l’esistenza del debito della società che, se non adempiuto entro la scadenza, deve comunque considerarsi a tutti gli effetti un debito scaduto, ancorché temporaneamente inesigibile per effetto della disciplina richiamata.
Di conseguenza, tale debito rientra nel computo dei debiti scaduti e non pagati previsto dall’art. 268, comma 2, c.c.i.i., ai fini della valutazione dell’assoggettabilità del debitore alla procedura di liquidazione controllata.