I crediti postergati del socio nella liquidazione controllata: la rilevanza ai fini dell'art. 268, comma 2, CCII
In materia di liquidazione controllata, il credito postergato del socio ai sensi dell'art. 2467 c.c. deve essere considerato nel calcolo dei debiti scaduti e non pagati rilevanti ai fini dell'art. 268, comma 2, CCII. La postergazione, infatti, costituisce una causa di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, ma non elimina il debito della società. Pertanto, quando tale finanziamento non viene restituito alla scadenza prevista, esso si configura come debito "scaduto" a tutti gli effetti giuridici, pur rimanendo inesigibile fino al venir meno della condizione ostativa prevista dalla norma. Di conseguenza, tale credito concorre alla determinazione dell'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati richiesto per l'assoggettamento del debitore alla procedura di liquidazione controllata.