Apertura concordato preventivo in pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale
Una recente pronuncia giurisprudenziale chiarisce un aspetto importante per le imprese in crisi: anche quando è già pendente un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, l'impresa può comunque presentare domanda di concordato preventivo, a condizione di farlo entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Il tribunale ha ribadito l'applicazione del principio di unitarietà previsto dall'art. 7 CCII, che impone la trattazione prioritaria delle domande volte a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale. Questo significa che il concordato preventivo deve essere esaminato con precedenza rispetto alla procedura liquidatoria già in corso. Per le imprese che si trovano in questa situazione, è fondamentale agire tempestivamente e valutare con l'assistenza di professionisti esperti la fattibilità di un piano concordatario. Una valutazione preventiva può fare la differenza tra la liquidazione dell'azienda e un possibile risanamento.