Nella liquidazione controllata, il Tribunale ha il compito di determinare discrezionalmente la soglia dei beni necessari al debitore per il mantenimento proprio e della famiglia (art. 268, comma 4, lett. b, CCII). Questa valutazione va effettuata caso per caso, bilanciando ragionevolmente gli interessi in gioco.
Il mantenimento non può limitarsi alle sole esigenze alimentari di base, ma deve includere anche una quota che funzioni da incentivo per l'attività lavorativa del debitore. Tuttavia, tale soglia non può raggiungere il livello del minimo costituzionale previsto dall'art. 36 della Costituzione, poiché occorre considerare che il debitore si trova in una condizione di insolvenza verso una pluralità di creditori concorrenti.
Nella fissazione della soglia di reddito escluso dalla liquidazione, il Tribunale deve inoltre tenere conto dell'eventuale contributo economico dei familiari conviventi, che si presume partecipino alle spese familiari in proporzione ai rispettivi redditi.