È ritenuta ammissibile la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata presentata da un debitore persona fisica, anche se depositata oltre un anno dopo la cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese.
Secondo l’interpretazione più recente, il presupposto per l’accesso non è la continuazione dell’attività imprenditoriale, bensì la sussistenza di redditi o eccedenze in capo al debitore.
Questo orientamento amplia le possibilità per l’ex imprenditore di accedere agli strumenti di composizione della crisi previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), offrendo la possibilità di avviare un percorso di ristrutturazione e rientro sostenibile anche a distanza di tempo dalla cessazione dell’attività.