Composizione negoziata: l’istanza per la nomina dell’esperto non blocca automaticamente la liquidazione giudiziale
La semplice presentazione dell’istanza per la nomina dell’esperto nell’ambito della composizione negoziata della crisi non blocca automaticamente l’avvio della liquidazione giudiziale.
L’effetto sospensivo, infatti, decorre solo dal momento in cui l’istanza, accompagnata dall’accettazione dell’esperto, viene pubblicata nel Registro delle Imprese, come stabilito dall’articolo 18, comma 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
È quindi fondamentale seguire correttamente l’intera procedura e attendere la pubblicazione ufficiale per beneficiare della tutela normativa prevista.