Il trattamento delle polizze previdenziali nel concordato minore: limiti, rischi e opportunità
Nel contesto del concordato minore, la valutazione della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria richiede un’attenta analisi del trattamento riservato alle polizze di previdenza complementare intestate al debitore. Alla luce di una recente sentenza del Tribunale di Gorizia, le polizze previdenziali di tipo “unit linked” rappresentano contratti assicurativi sulla vita a natura mista, in quanto uniscono finalità previdenziali e assicurative. Durante la fase di accumulo del capitale, i versamenti effettuati dall’aderente alla compagnia assicurativa beneficiano di una tutela rafforzata, risultando impignorabili e non sequestrabili.
In virtù di tale protezione, l’articolo 268, comma 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza stabilisce che tali capitali non possono essere compresi nella liquidazione controllata. La loro esclusione, quindi, non comporta alcun pregiudizio per i creditori e non incide sulla parità di trattamento tra gli stessi. Diverso è invece il caso della pensione integrativa che sarà erogata in futuro: essa può, in linea teorica, essere oggetto di sequestro o pignoramento nei limiti previsti dall’articolo 545 del codice di procedura civile, ma solo qualora si realizzino le condizioni contrattuali necessarie per la maturazione del diritto alla prestazione. Un elemento determinante, in questa prospettiva, riguarda il fattore temporale: le somme derivanti dalla pensione integrativa possono essere considerate nell’ambito dell’alternativa liquidatoria solo se la polizza giunge a scadenza entro il triennio previsto per la durata della liquidazione controllata.
Occorre inoltre considerare che il contraente ha la possibilità di chiedere il riscatto del capitale o un’anticipazione per motivi non strettamente previdenziali. In tale eventualità, il credito verso la compagnia assicurativa e le somme percepite diverrebbero pienamente aggredibili dai creditori, venendo meno le limitazioni di impignorabilità e insequestrabilità. Tuttavia, questa possibilità dipende unicamente dalla volontà del debitore: riscatto e anticipazione costituiscono infatti facoltà personali e insindacabili, la cui attivazione non può essere imposta né dai creditori né dal tribunale, poiché non si tratta di diritti coercibili.
Da ciò discende che le somme potenzialmente ottenibili tramite riscatto o anticipazione non possono essere considerate oggetto di liquidazione controllata, non rientrano nel patrimonio attuale del debitore e non vi è alcuna certezza che esse divengano disponibili nel corso della procedura. Conseguentemente, i creditori non possono vantare una legittima aspettativa giuridicamente tutelabile su tali importi. Ne deriva, in via conclusiva, che nel giudizio di ammissibilità della proposta di concordato previsto dall’articolo 75, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, i valori delle polizze previdenziali non devono essere computati nella valutazione della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.