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Nozione di famiglia nel CCII

La riforma del sovraindebitamento introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha rafforzato la tutela della dimensione familiare della crisi economica, riconoscendo come i debiti di un soggetto si propaghino spesso all’interno del nucleo domestico, specie nei casi di mutui cointestati, garanzie personali o debiti ereditari. La legge delega del 2017 aveva chiesto espressamente di coordinare le procedure riguardanti più membri della stessa famiglia, così da consentire una gestione unitaria di situazioni che hanno una comune origine economica.
L’art. 66, comma 2, CCII definisce in modo tassativo chi possa accedere alla procedura familiare: coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, parti dell’unione civile e conviventi di fatto. Si tratta di una nozione ampia, ma comunque chiusa, che non considera divorziati ed ex conviventi, nonostante la prassi mostri come tali soggetti possano condividere debiti sorti nel periodo della vita comune.
Nell’applicazione concreta emerge spesso l’esigenza di un’unica procedura anche dopo la cessazione del rapporto personale, ad esempio per mutui ancora pendenti, fideiussioni prestate in favore dell’attività dell’ex partner o debiti contratti per esigenze familiari prima della fine della convivenza. Da qui l’ipotesi, poi non attuata, di ampliare il perimetro soggettivo in sede di Correttivo Ter, almeno nei casi di sovraindebitamento con origine comune.
La giurisprudenza ha assunto posizioni diversificate ma tendenzialmente restrittive. Il Tribunale di Forlì (19 gennaio 2024) ha ammesso il ricorso unitario dei coniugi legalmente separati, valorizzando il permanere del vincolo familiare. Il Tribunale di Bologna (19 novembre 2024), invece, ha escluso la possibilità per soggetti divorziati, ritenendo che l’art. 66 CCII non consenta estensioni oltre i soggetti espressamente indicati.
Nonostante l’ampliamento rispetto alla disciplina previgente, l’attuale nozione di famiglia nel CCII mostra limiti che rischiano di impedire una gestione realmente efficiente delle crisi familiari. Un intervento che consenta l’accesso congiunto anche a soggetti non più legati da un rapporto formale, quando vi sia una comune origine del sovraindebitamento, renderebbe più coerente il sistema rispetto agli obiettivi indicati dalla legge delega del 2017.
 
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