Nell’ambito della procedura di concordato minore l’art. 79 CCII fornisce indicazioni relativamente alle modalità di voto.
In particolare tale articolo, al comma 1, richiede il raggiungimento di una doppia maggioranza: quella basata sull’ammontare dei crediti ammessi al voto e quella riferita al numero delle classi favorevoli.
I creditori privilegiati, pignoratizi e ipotecari possono votare solo per la parte del loro credito che non risulti integralmente soddisfatta, a meno che non rinuncino, in tutto o in parte, alla prelazione. Tale regola segna una differenza significativa rispetto al concordato preventivo.
Se non sono previste classi di voto, è sufficiente che la maggioranza sia raggiunta tra i soli creditori legittimati a esprimersi, fermo restando il medesimo limite alla partecipazione al voto dei creditori muniti di prelazione, vincolati – salvo rinuncia – alla sola quota di credito non integralmente pagata.
Nel caso in cui un unico creditore detenga più del cinquanta per cento dei crediti ammessi al voto, è inoltre necessario che la proposta ottenga la maggioranza “per teste” dei voti espressi. In questo contesto, si ritiene che l’espressione “voti espressi” debba essere interpretata in coerenza con la logica del concordato minore, volta a favorire il raggiungimento delle soglie utili all’omologazione. Pertanto, al calcolo devono essere inclusi anche i voti che si considerano favorevoli per effetto del meccanismo del silenzio-assenso.