Con te nel percorso
della tua vita aziendale
Scopri i nostri servizi di consulenza ›

news

Indice Istat Marzo 2026

Approfondisci

news

Segnalazione in Banca d’Italia – procedura ex art 44 CCII

Approfondisci

news

Misure protettive ex art 44 CCII

Approfondisci

news

Acconti d’imposta 2026 e concordato preventivo: applicazione delle regole ordinarie in assenza di disciplina specifica

Approfondisci

news

Detrazione spese universitarie 2025: i nuovi limiti per le università non statali

Approfondisci

news

Transazione fiscale: il ruolo del giudice

Approfondisci

news

INPS: conguagli fiscali e rilascio della CU

Approfondisci

news

Evoluzione dell'assurance sulla sostenibilità alla luce del D.Lgs. 125/2024

Approfondisci

news

CCII Piano ex art 67 attività imprenditoriale cessata

Approfondisci

news

ISA Italia 315–330 – mappa dei rischi settoriali nella revisione legale

Approfondisci

news

Esdebitazione ex art. 282 CCII e fideiussioni: irrilevanza della sproporzione del debito in assenza di colpa grave o mala fede

Approfondisci

news

Credito d’imposta 5.0

Approfondisci

Somme accantonate per creditori irreperibili nel concordato preventivo: destinazione al Fondo Unico Giustizia CCII

La giurisprudenza ha chiarito la sorte delle somme accantonate in sede di concordato preventivo a favore di creditori irreperibili, definendo con precisione il regime applicabile a questi importi quando non vengono riscossi o reclamati dai legittimi destinatari.

Quando nel corso di una procedura di concordato preventivo vengono accantonate delle somme destinate a creditori che risultano irreperibili, queste mantengono una destinazione vincolata che non può essere modificata a favore del debitore o di altri soggetti. La normativa prevede infatti che, qualora tali somme non vengano riscosse o reclamate entro il termine di cinque anni dalla definizione del procedimento concordatario, esse debbano essere acquisite al Fondo Unico Giustizia, in applicazione dell'articolo 61, comma 2-bis, del Decreto Legge 143/2008.

Questo principio trova conferma anche nelle situazioni in cui la proposta concordataria non contenga una previsione specifica sulla gestione di tali importi. In questi casi, la giurisprudenza ha stabilito che non è ammissibile la domanda presentata dalla società in concordato che miri a ottenere lo svincolo delle somme accantonate per creditori non rintracciabili. La ratio di questo orientamento risiede nella natura stessa di tali somme, che non rientrano nella disponibilità del debitore ma rimangono permanentemente destinate al soddisfacimento dei creditori irreperibili o, una volta decorso il termine quinquennale previsto dalla legge, all'acquisizione da parte del Fondo Unico Giustizia.

Si tratta di una precisazione importante che sottolinea come la destinazione delle somme accantonate a favore di creditori irreperibili segua un percorso predefinito dalla legge, che tutela in via prioritaria i diritti dei creditori e, solo in via residuale, destina le risorse non reclamate a finalità pubbliche attraverso il Fondo Unico Giustizia, escludendo qualsiasi possibilità di ritorno nella disponibilità del debitore concordatario.

VEDI TUTTE
Hai bisogno di maggiori informazioni?
   I nostri orari Dal Lunedì al Giovedì 9.00 - 17.30 | Venerdì 9.00 - 15.00
Newsletter
Iscriviti e ricevi costantemente news e aggiornamenti
Credits TITANKA! Spa
Scopri lo
Scadenziario
Fiscale
Vai al sito Agenzia
delle Entrate