La giurisprudenza ha chiarito la sorte delle somme accantonate in sede di concordato preventivo a favore di creditori irreperibili, definendo con precisione il regime applicabile a questi importi quando non vengono riscossi o reclamati dai legittimi destinatari.
Quando nel corso di una procedura di concordato preventivo vengono accantonate delle somme destinate a creditori che risultano irreperibili, queste mantengono una destinazione vincolata che non può essere modificata a favore del debitore o di altri soggetti. La normativa prevede infatti che, qualora tali somme non vengano riscosse o reclamate entro il termine di cinque anni dalla definizione del procedimento concordatario, esse debbano essere acquisite al Fondo Unico Giustizia, in applicazione dell'articolo 61, comma 2-bis, del Decreto Legge 143/2008.
Questo principio trova conferma anche nelle situazioni in cui la proposta concordataria non contenga una previsione specifica sulla gestione di tali importi. In questi casi, la giurisprudenza ha stabilito che non è ammissibile la domanda presentata dalla società in concordato che miri a ottenere lo svincolo delle somme accantonate per creditori non rintracciabili. La ratio di questo orientamento risiede nella natura stessa di tali somme, che non rientrano nella disponibilità del debitore ma rimangono permanentemente destinate al soddisfacimento dei creditori irreperibili o, una volta decorso il termine quinquennale previsto dalla legge, all'acquisizione da parte del Fondo Unico Giustizia.
Si tratta di una precisazione importante che sottolinea come la destinazione delle somme accantonate a favore di creditori irreperibili segua un percorso predefinito dalla legge, che tutela in via prioritaria i diritti dei creditori e, solo in via residuale, destina le risorse non reclamate a finalità pubbliche attraverso il Fondo Unico Giustizia, escludendo qualsiasi possibilità di ritorno nella disponibilità del debitore concordatario.
