La giurisprudenza ha recentemente affrontato il tema della meritevolezza nell'accesso alle procedure di sovraindebitamento, offrendo un'interpretazione della normativa interna orientata ai principi della Direttiva Insolvency.
La normativa italiana prevede tra le condizioni ostative all'accesso alla procedura anche la colpa grave del debitore. Tuttavia, la Direttiva Insolvency, pur non applicandosi direttamente al consumatore, costituisce un valido canone interpretativo per tutte le situazioni di insolvenza civile e limita le deroghe all'esdebitazione esclusivamente ai casi di disonestà e malafede, come precisato nel Considerando 78 e nell'articolo 23, paragrafo 1.
Secondo questo orientamento, il diritto nazionale dovrebbe essere interpretato nel modo più aderente possibile allo spirito della Direttiva, la quale sottolinea espressamente che l'onere della prova relativo alla buona fede e onestà del debitore non deve rendere inutilmente difficile o gravoso l'accesso alla procedura. Di conseguenza, dovrebbero essere considerati meritevoli dell'accesso allo strumento anche quei debitori che, pur avendo condotto nel corso degli anni una gestione inefficiente della propria vita economica, hanno comunque improntato il loro agire al rispetto dei doveri di solidarietà sociale previsti dall'articolo 2 della Costituzione.
In sostanza, l'accesso alla procedura non dovrebbe essere precluso a chi, pur in difficoltà gestionale, non ha perseguito il fine di arricchirsi alle spalle dei creditori ma ha semplicemente cercato di salvaguardare un'esistenza dignitosa per sé e per il proprio nucleo familiare.
