Concordato minore: quando gli atti in frode portano all'inammissibilità
Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, sono considerati atti in frode nel concordato minore quelli che consistono nell'occultamento di fatti rilevanti per valutare le condizioni patrimoniali del debitore o il suo stato di sovraindebitamento, emersi successivamente dai rilievi del tribunale o del gestore della crisi. Tali comportamenti, prontamente rilevabili in sede di omologa ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice della Crisi, conducono all'inammissibilità della procedura. Rientrano nella fattispecie fraudolenta anche gli atti che hanno impoverito il patrimonio del debitore rendendo più difficile soddisfare i creditori, configurandosi come potenzialmente revocabili. La frode è invece esclusa quando gli atti dispositivi sono stati completamente documentati nella relazione del commissario giudiziale e non hanno determinato una falsa rappresentazione della realtà tale da ingannare i creditori. L'orientamento si rifà ai principi affermati dalla Cassazione sul concordato preventivo, secondo cui costituiscono frode anche i fatti taciuti o esposti in modo inadeguato con valenza potenzialmente decettiva, indipendentemente dal pregiudizio concreto arrecato.