Revocatoria e pignoramento: niente improcedibilità per i beni del terzo proprietario
In caso di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare da parte della curatela, non si applica la causa di improcedibilità prevista dall'art. 55 della Legge Fallimentare, oggi art. 150 del Codice della Crisi, anche quando il creditore dell'avente causa abbia trascritto un pignoramento successivamente alla domanda giudiziale. La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nell'affermare che l'accoglimento dell'azione revocatoria non produce un effetto traslativo con ingresso del bene nel patrimonio fallimentare come bene del fallito, come ribadito dalla Cassazione con le sentenze n. 17196 del 2014 e n. 9660 del 2009 a Sezioni Unite. Va inoltre escluso che l'espressione "beni compresi nella procedura" possa ricomprendere ipotesi di responsabilità senza debito diverse dall'ipoteca a garanzia di debiti altrui prevista dall'art. 201 del Codice della Crisi. Di conseguenza, il curatore che intenda liquidare l'immobile deve procedere con espropriazione contro il terzo proprietario ai sensi dell'art. 602 del codice di procedura civile, inserendo tale azione nel programma di liquidazione. Qualora il creditore dell'avente causa soccombente abbia già avviato un'esecuzione forzata ex art. 555 c.p.c., i due pignoramenti dovranno essere riuniti dal giudice dell'esecuzione e la curatela concorrerà nella distribuzione del ricavato secondo i principi dell'art. 2652, n. 5, del codice civile.