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Rateizzazione delle plusvalenze – Novità della legge di bilancio 2026

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Indice Istat Marzo 2026

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Segnalazione in Banca d’Italia – procedura ex art 44 CCII

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Misure protettive ex art 44 CCII

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Acconti d’imposta 2026 e concordato preventivo: applicazione delle regole ordinarie in assenza di disciplina specifica

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Detrazione spese universitarie 2025: i nuovi limiti per le università non statali

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Transazione fiscale: il ruolo del giudice

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INPS: conguagli fiscali e rilascio della CU

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Evoluzione dell'assurance sulla sostenibilità alla luce del D.Lgs. 125/2024

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CCII Piano ex art 67 attività imprenditoriale cessata

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ISA Italia 315–330 – mappa dei rischi settoriali nella revisione legale

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Esdebitazione ex art. 282 CCII e fideiussioni: irrilevanza della sproporzione del debito in assenza di colpa grave o mala fede

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Revocatoria e pignoramento: niente improcedibilità per i beni del terzo proprietario

In caso di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare da parte della curatela, non si applica la causa di improcedibilità prevista dall'art. 55 della Legge Fallimentare, oggi art. 150 del Codice della Crisi, anche quando il creditore dell'avente causa abbia trascritto un pignoramento successivamente alla domanda giudiziale. La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nell'affermare che l'accoglimento dell'azione revocatoria non produce un effetto traslativo con ingresso del bene nel patrimonio fallimentare come bene del fallito, come ribadito dalla Cassazione con le sentenze n. 17196 del 2014 e n. 9660 del 2009 a Sezioni Unite. Va inoltre escluso che l'espressione "beni compresi nella procedura" possa ricomprendere ipotesi di responsabilità senza debito diverse dall'ipoteca a garanzia di debiti altrui prevista dall'art. 201 del Codice della Crisi. Di conseguenza, il curatore che intenda liquidare l'immobile deve procedere con espropriazione contro il terzo proprietario ai sensi dell'art. 602 del codice di procedura civile, inserendo tale azione nel programma di liquidazione. Qualora il creditore dell'avente causa soccombente abbia già avviato un'esecuzione forzata ex art. 555 c.p.c., i due pignoramenti dovranno essere riuniti dal giudice dell'esecuzione e la curatela concorrerà nella distribuzione del ricavato secondo i principi dell'art. 2652, n. 5, del codice civile.
 
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