Fideiussioni per società partecipate: niente piano del consumatore per il socio-amministratore
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29746, ha escluso l'omologa del piano di ristrutturazione del consumatore per i debiti contratti con fideiussioni a favore di società di cui il richiedente era socio di maggioranza e amministratore. Il caso riguardava una donna che aveva prestato garanzie per società in cui deteneva partecipazioni dell'ottanta e del sessanta per cento, rilasciate subito dopo la cessazione degli incarichi amministrativi ma quando era ancora socia. La Corte di appello di Brescia aveva già accolto il reclamo delle società creditrici, ritenendo che i debiti non fossero estranei all'attività imprenditoriale della debitrice. La Prima sezione civile ha confermato che, sebbene non si possa automaticamente escludere la qualifica di consumatore per chi garantisce un professionista, questa spetta solo quando i contratti siano conclusi per esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale. Nel caso concreto, la prestazione di garanzia rafforzava l'attività d'impresa delle società partecipate e intercettava un interesse diverso dal mero sostegno esterno, configurando quel collegamento funzionale già evidenziato dalla Corte di giustizia europea. La Cassazione ribadisce quindi che è consumatore solo il fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale, principio applicabile anche sotto il vigente Codice della Crisi.