Quando il giudice esamina un reclamo contro il piano di riparto fallimentare, deve operare secondo precise limitazioni normative. In particolare, la legge fallimentare vieta al giudice di disporre l'accantonamento di somme relative a crediti che non sono stati ammessi al passivo. Questo divieto riflette il principio per cui il giudice non può intervenire su questioni già risolte in fase di ammissione dei crediti. Ben diversa è invece la situazione dei crediti oggetto di contestazione nel piano di riparto: in questo caso il giudice può ordinare l'accantonamento delle relative somme. Per contestazione si intendono specificamente quei crediti che sono già stati inseriti nel piano di riparto ma che sono stati impugnati per ragioni attinenti alla loro graduazione o all'importo della distribuzione spettante. Il giudice delegato, infatti, può risolvere soltanto questioni che rientrano nella sua competenza naturale in sede di riparto, ossia quelle relative all'ordine di priorità tra crediti e al calcolo della somma dovuta ai singoli creditori. In questo modo il sistema normativo preserva una chiara distinzione tra i diversi gradi di cognizione e le rispettive competenze, garantendo un'amministrazione ordinata della procedura fallimentare.