Il privilegio mobiliare generale disciplinato dall'articolo 2752 del codice civile ha una portata più ampia di quanto comunemente ritenuto: esso si estende infatti alle sanzioni derivanti dall'applicazione della normativa tributaria relativa alle imposte sui redditi e sulle attività produttive. Questa estensione non dipende da particolari rapporti di accessorietà o collegamento con un tributo specifico, ma dalla natura complessiva del rapporto fiscale. La riforma introdotta nel 2011 dal decreto legge numero 98 ha voluto rendere questa applicazione ancora più esplicita e consapevole, allineando il regime delle sanzioni in materia di redditi a quello già previsto per l'imposta sul valore aggiunto. In questo modo il legislatore ha inteso chiudere definitivamente la strada a interpretazioni restrittive che cercassero di limitare il privilegio solo ai tributi propriamente detti, escludendone le sanzioni. La ragione profonda di questa scelta normativa risiede nella natura stessa del credito da sanzione: il fondamento del privilegio non è soltanto la natura tributaria dell'obbligazione, ma il rapporto fiscale nel suo significato unitario e l'interesse pubblico sotteso al rispetto degli obblighi tributari e al finanziamento della spesa collettiva. Di conseguenza, il privilegio si giustifica pienamente anche per i crediti derivanti da sanzioni, non diversamente da quanto accade per i crediti tributari veri e propri, poiché entrambi rispondono alla medesima logica di tutela dell'interesse fiscale generale.