L'inammissibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore per gli ex soci di società in nome collettivo cancellata dal registro
Una questione rilevante nel diritto dell'insolvenza riguarda l'ammissibilità della ristrutturazione dei debiti secondo le disposizioni dell'articolo 67 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) quando richiesta da ex soci di una società in nome collettivo (s.n.c.) che risulta cancellata dal registro delle imprese.
La norma in questione consente ai consumatori di accedere a procedure semplificate di composizione e ristrutturazione del debito, rappresentando uno strumento importante di tutela per i soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà economica. Tuttavia, emergono significative limitazioni applicative quando il ricorrente sia un ex socio di una società il cui debito personale risulti derivato direttamente dall'attività precedentemente svolta dall'ente giuridico estinto.
In questi casi, la giurisprudenza e la dottrina tendono a ritenere inammissibile l'istanza di ristrutturazione. La ratio sottesa a questa soluzione risiede nel fatto che i debiti personali dei ricorrenti trovano la loro originaria causa nella gestione della società anche se ormai cancellata, e pertanto non possono essere ricondotti alle condizioni ordinarie di una crisi patrimoniale soggettiva, ma rappresentano piuttosto una conseguenza diretta dell'esercizio di un'attività imprenditoriale.
Questa interpretazione ristringe significativamente il perimetro di applicabilità della disciplina del consumatore insolvente a favore degli ex soci, sottoponendo invece tali soggetti alle altre procedure ordinarie di gestione della crisi.