Ristrutturazione dei debiti del consumatore: è ammissibile anche con mutuo risolto e procedura esecutiva in corso
È ammissibile presentare una proposta di ristrutturazione dei debiti che preveda la prosecuzione del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione principale del debitore, secondo quanto disciplinato dall'articolo 67, comma 5 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza anche nei casi più complessi, ove il mutuo sia stato dichiarato risolto dalla banca mutuante e il bene sia già stato assoggettato a procedura esecutiva immobiliare.
Il ruolo del giudice risulta cruciale in questo contesto: egli può infatti disporre la rimessione in termini per il pagamento delle rate di mutuo successive, consentendo al debitore una seconda opportunità per regolarizzare la propria posizione. Fondamentale è l'autorizzazione del debitore al pagamento integrale delle rate scadute, prerequisito necessario per la reviviscenza del rapporto contrattuale con l'istituto di credito. L'operazione può prevedere l'intervento di un terzo finanziatore, disponibile a sostenere l'operazione esclusivamente in caso di omologa della proposta di ristrutturazione, il giudice valutando la fattibilità della proposta, può disporre il pagamento dello scaduto in un'unica soluzione entro trenta giorni dall'omologa e ripristinando la prosecuzione del mutuo secondo l'originario piano di ammortamento. Una decisione che offre una via di salvaguardia importante per le famiglie in difficoltà.