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Liquidazione controllata: il debitore non può impugnare lo stato passivo esecutivo

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Fringe benefit auto aziendali: il Decreto Omnibus cambia ancora le regole dal 2026

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Preliminare di vendita e plusvalenze

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Gli avvisi di liquidazione e gli accertamenti automatizzati arrivano nel cassetto fiscale

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Concordato preventivo biennale: dichiarazione integrativa senza decadenza dal CPB dopo il Correttivo Omnibus

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Concordato preventivo biennale: l'avviso bonario può far decadere dal CPB se non viene pagato entro 60 giorni

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Composizione negoziata: caratteristiche del progetto di piano

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Compiuta giacenza e sospensione feriale

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Liquidazione controllata: l’IMU maturata durante la procedura non può essere pagata prima della vendita dell’immobile

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Liquidazione controllata: inefficaci i pagamenti eseguiti dopo l’apertura della procedura

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

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Cassa Dottori commercialisti ed esperti contabili

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Liquidazione del compenso dell’OCC nella ristrutturazione del consumatore

Nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in riferimento al compenso dell’OCC, pur essendo in astratto possibile riconoscere un acconto, la sua liquidazione deve comunque avvenire tramite un provvedimento distinto da quello di omologazione del piano. Tale acconto può essere disposto solo dopo che l’esecuzione del piano abbia raggiunto uno stadio almeno iniziale. Ciò discende dall’art. 71, quarto comma, ultimo periodo, CCII, secondo cui «in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all’OCC un acconto sul compenso».
Ne consegue che, se il legislatore subordina la possibilità di anticipare parte del compenso all’avvio dell’esecuzione — quantomeno attraverso la realizzazione di un progetto di ripartizione parziale — l’acconto non può essere riconosciuto automaticamente con l’eventuale provvedimento di omologa, ma solo in un momento successivo, quando l’attuazione del piano sia effettivamente iniziata.
 
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