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Rimodulazione delle detrazioni fiscali per i redditi elevati

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Tassazione agevolata al 5% sugli aumenti contrattuali nel settore privato

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Aggiornamento dell’autovalutazione antiriciclaggio entro il 27 maggio 2026

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Concordato minore: l'omesso pagamento delle imposte non è automaticamente atto di frode

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Notifica cartella via PEC: è sufficiente il formato PDF, non serve il p7m

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Ammissione allo stato passivo

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Composizione negoziata: chiarimenti sull'autorizzazione alla cessione d'azienda

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Misure protettive: nuova istanza valida solo dopo la pubblicazione nel Registro imprese

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Diritto camerale 2026: approvate maggiorazioni del 20% fino al 2028

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Modello Redditi 2026: nuove aliquote IRPEF e stretta sulle detrazioni

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Precompilata 2026: online dal 30 aprile, invio dal 14 maggio

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Liquidazione controllata: obblighi del debitore e criteri di valutazione delle spese

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Liquidazione del compenso dell’OCC nella ristrutturazione del consumatore

Nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in riferimento al compenso dell’OCC, pur essendo in astratto possibile riconoscere un acconto, la sua liquidazione deve comunque avvenire tramite un provvedimento distinto da quello di omologazione del piano. Tale acconto può essere disposto solo dopo che l’esecuzione del piano abbia raggiunto uno stadio almeno iniziale. Ciò discende dall’art. 71, quarto comma, ultimo periodo, CCII, secondo cui «in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all’OCC un acconto sul compenso».
Ne consegue che, se il legislatore subordina la possibilità di anticipare parte del compenso all’avvio dell’esecuzione — quantomeno attraverso la realizzazione di un progetto di ripartizione parziale — l’acconto non può essere riconosciuto automaticamente con l’eventuale provvedimento di omologa, ma solo in un momento successivo, quando l’attuazione del piano sia effettivamente iniziata.
 
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