Liquidazione del compenso dell’OCC nella ristrutturazione del consumatore
Nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in riferimento al compenso dell’OCC, pur essendo in astratto possibile riconoscere un acconto, la sua liquidazione deve comunque avvenire tramite un provvedimento distinto da quello di omologazione del piano. Tale acconto può essere disposto solo dopo che l’esecuzione del piano abbia raggiunto uno stadio almeno iniziale. Ciò discende dall’art. 71, quarto comma, ultimo periodo, CCII, secondo cui «in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all’OCC un acconto sul compenso».
Ne consegue che, se il legislatore subordina la possibilità di anticipare parte del compenso all’avvio dell’esecuzione — quantomeno attraverso la realizzazione di un progetto di ripartizione parziale — l’acconto non può essere riconosciuto automaticamente con l’eventuale provvedimento di omologa, ma solo in un momento successivo, quando l’attuazione del piano sia effettivamente iniziata.