Liquidazione controllata: termine perentorio per l'insinuazione al passivo e decadenza automatica dal beneficio del termine
La Corte di Cassazione ha affermato importanti principi in materia di ammissione al passivo nella liquidazione controllata, chiarendo che il termine di sessanta ora novanta giorni per la presentazione delle domande (art. 270, comma 2, lett. d) CCII) ha natura perentoria. La presentazione tardiva è ammissibile solo se il creditore dimostra che il ritardo dipende da causa a lui non imputabile (art. 273, comma 7, CCII).
Il Tribunale ha inoltre precisato che nella liquidazione controllata si applica il principio per cui i crediti pecuniari si considerano automaticamente scaduti alla data di apertura della procedura (art. 154, comma 2, CCII), trattandosi di procedura concorsuale con finalità liquidatoria e di soddisfazione collettiva dei creditori. Ne consegue che il creditore fondiario può insinuare l'intero credito da mutuo ipotecario fin dall'apertura, anche se in regolare ammortamento, senza necessità di preventiva comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.