Esdebitazione del debitore incapiente o liquidazione controllata?
La norma che prevede la procedura di esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII, deve essere interpretata in coordinamento sistematico con l'art. 268, comma 3 CCII, quale alternativa alla liquidazione controllata.
I parametri per valutare l'incapienza sono: l'attivo disponibile non deve essere sufficiente neppure a coprire le spese prededucibili della liquidazione, e il reddito annuo disponibile – calcolato al netto del fabbisogno familiare secondo i parametri legali – deve risultare insufficiente a costituire attivo utile per il soddisfacimento dei creditori, anche in misura minima.
Quanto alla meritevolezza, essa sussiste in assenza di atti in frode ai creditori o di colpa grave nell'indebitamento, dovendo le cause del sovraindebitamento derivare da eventi estranei alla condotta del debitore (perdita di reddito, malattia, decesso del coniuge). Inoltre gli obblighi post-ammissione sono: nei tre anni successivi il debitore deve depositare annualmente la dichiarazione dei redditi e comunicare eventuali sopravvenienze, mentre l'OCC vigila e informa il giudice per consentire eventuali azioni esecutive dei creditori.