La crescente mobilità internazionale rende sempre più frequente il caso di cittadini che, pur risiedendo stabilmente all’estero, si trovano a dover gestire una situazione di sovraindebitamento legata all’Italia. In questi casi sorge una domanda cruciale: è possibile accedere alle procedure di composizione della crisi previste dall’ordinamento italiano anche senza avere la residenza sul territorio nazionale?
La normativa vigente consente una risposta positiva, ma a precise condizioni. Il riferimento normativo centrale è l’articolo 27 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), che disciplina la competenza territoriale del tribunale nelle procedure di sovraindebitamento. La competenza del Tribunale di Roma
Anche i soggetti residenti all’estero possono accedere agli strumenti di regolazione della crisi.
L’articolo 27 CCII prevede espressamente che, quando il centro degli interessi principali del debitore si trova all’estero, la competenza territoriale spetti al Tribunale di Roma. Questa previsione assolve a una funzione di accentramento e garantisce un punto di riferimento certo per i debitori non residenti.
Di conseguenza, per le persone fisiche che vivono stabilmente all’estero e non presentano un COMI alternativo in Italia, sarà il Tribunale di Roma a conoscere della procedura di sovraindebitamento. I requisiti operativi per l’accesso alla procedura
Per avviare correttamente la procedura dall’estero, il debitore deve:
rivolgersi a un Gestore della Crisi regolarmente iscritto all’Albo, operante tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
presentare un’istanza formale al Tribunale di Roma;
predisporre una relazione dettagliata sulla propria situazione patrimoniale, reddituale e debitoria;
documentare in modo puntuale i collegamenti con l’Italia, attraverso prove relative a beni, contratti, rapporti bancari o debiti esistenti sul territorio nazionale.
Conclusioni
Il sistema italiano di regolazione del sovraindebitamento non esclude chi risiede all’estero, purché sussistano legami sostanziali con l’Italia. In mancanza di un diverso centro di interessi principali, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma, secondo quanto stabilito dall’art. 27 CCII.
Considerata la complessità degli aspetti giuridici e documentali, è fortemente consigliabile affidarsi a un professionista qualificato o a un OCC, in grado di valutare il caso concreto e di guidare il debitore lungo l’intero percorso procedurale, riducendo il rischio di errori o inammissibilità.