Il Tribunale ha stabilito che il consumatore che ha presentato domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) può richiedere misure protettive e cautelari (artt. 54 e 55 CCII) anche al Giudice dell'Esecuzione, ottenendo la sospensione delle procedure esecutive in corso durante la fase di omologa.
Questa decisione mira a favorire le trattative e tutelare il patrimonio del debitore, rafforzando gli strumenti a disposizione dei consumatori nei percorsi di risanamento finanziario. Le misure protettive potranno essere concesse temporaneamente, fino alla decisione sull'omologa, comportando per i creditori un blocco momentaneo delle azioni di recupero.
L'interpretazione uniforma la prassi e potenzia gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
