Continuità - requisito nella composizione della crisi CCII
La composizione negoziata della crisi mira al risanamento dell'impresa e presuppone una prospettiva concreta di continuità aziendale. L'art. 23 CCII esclude espressamente le soluzioni a carattere puramente liquidatorio. Le misure protettive previste dall'art. 19 CCII possono essere confermate soltanto a fronte di un piano credibile e strutturato, supportato da una valutazione prognostica favorevole formulata dall'esperto nominato. La finalità è consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, in forma diretta o mediante soluzioni alternative. Un piano orientato alla continuità offre maggiori possibilità di preservare il valore aziendale e i livelli occupazionali. La liquidazione rappresenta un'opzione subordinata, non l'obiettivo principale dello strumento. L'intervento tempestivo nella gestione dello squilibrio economico-finanziario risulta pertanto determinante per il successo della procedura.