È consentito il concordato minore proposto da un debitore sprovvisto di patrimonio o entrate, a condizione che sia garantito da risorse esterne in grado di aumentare l'attivo distribuibile (art. 74, co. 2, CCII). L'iniziativa deve provenire dalla società: la giurisprudenza ha chiarito che il socio illimitatamente responsabile non può accedere autonomamente a strumenti negoziali per le obbligazioni sociali finché la società esiste. Sarà quest'ultima a presentare il concordato, con estensione degli effetti anche al socio, salvo diverso accordo. Il socio potrà invece avvalersi della procedura per il consumatore (art. 67) limitatamente ai debiti personali, rimanendo escluse le passività sociali. Per la liquidazione controllata, l'avvio della procedura nei confronti della società determina automaticamente l'apertura anche per il socio, con coinvolgimento dell'intero suo patrimonio. Nella pratica si sono moltiplicate le istanze autonome di liquidazione da parte del socio e, dopo un primo indirizzo limitativo, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ne riconosce oggi l'ammissibilità anche in assenza di iniziativa societaria, tanto per società operative quanto per quelle inattive ma ancora registrate.