I Tribunali di Milano e Napoli hanno esteso il perimetro della nozione di "giudizi pendenti" prevista dall'art. 118 della Legge Fallimentare, ricomprendendovi ogni tipo di procedimento giurisdizionale diretto all'acquisizione coattiva dei crediti. La Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 7337/2024) ha chiarito che le alienazioni disposte dal curatore ai sensi dell'art. 107 costituiscono vere e proprie "procedure esecutive".
Rilevante sviluppo interpretativo: l'insinuazione al passivo in altra procedura concorsuale ormai conclusa non osta alla chiusura anticipata del fallimento originario. Il secondo comma dell'art. 118 trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la procedura principale possa ancora conseguire utilità dalle ripartizioni di fallimenti collegati.
Tali orientamenti giurisprudenziali garantiscono una maggiore elasticità gestionale e sono suscettibili di ridurre sensibilmente la durata complessiva delle procedure concorsuali.
