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La valutazione dell’utilità prospettica nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII

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Premi di risultato e indennità: nuove imposte sostitutive agevolate per i dipendenti privati

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Incrementi retributivi 2026: imposta sostitutiva al 5% per i lavoratori del settore privato

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IRPEF 2026

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Collocazione e Esdebitazione dei Crediti di Mantenimento nel Concordato Minore

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Ex imprenditore sovraindebitato può accedere al piano del consumatore

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Concordato semplificato CCII verifica dei presupposti

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Collegio Sindacale – importanza del verbale dell’attività svolta

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Rottamazione quinques

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Invio dati STS

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Liquidazione giudiziale: la Cassazione chiarisce gli oneri formali

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Contribuenti trimestrali

I contribuenti, che hanno esercitato l’opzione per liquidare l’iva trimestralmente, all’inizio di ciascun anno devono verificare il volume d’affari registrato nell’anno precedente.
Si ricorda che la liquidazione trimestrale Iva può essere scelta ed esercitata dai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:
  • 500.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi
  • 800.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività.
Nel caso di contemporaneo esercizio di più attività (commercio +prestazioni di servizi) senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite da prendere in considerazione è quello di € 800.000. 
Il superamento del limite sopra indicato determina la revoca dell’opzione.

 
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