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Concordato minore e inadempimento fiscale: irrilevanza del difetto di “meritevolezza” ai fini dell’ammissibilità

In materia di concordato minore, la giurisprudenza più recente conferma un’impostazione interpretativa coerente con la struttura e la finalità dell’istituto, escludendo che il sistematico mancato versamento delle imposte possa, di per sé, incidere negativamente sull’ammissibilità della procedura.
In particolare, è stato chiarito che la reiterata omissione del pagamento dei debiti tributari protrattasi per un arco temporale significativo – nella fattispecie per oltre un decennio – non integra automaticamente un atto in frode ai creditori rilevante ai sensi dell’art. 77 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Tale condotta, pur potendo assumere rilievo sotto altri profili, non è idonea a fondare una declaratoria di inammissibilità del concordato minore.
La conclusione si fonda, innanzitutto, sulla considerazione che l’art. 77 CCII individua in modo tassativo le ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore, tra le quali rientrano gli atti in frode ai creditori.
Il semplice e reiterato inadempimento dell’obbligazione tributaria, anche se protratto nel tempo, non rappresenta un atto in frode ai creditori. Esso rappresenta, piuttosto, una manifestazione dello stato di difficoltà economico-finanziaria del debitore, che costituisce il presupposto fisiologico di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, e non un comportamento fraudolento diretto a sottrarre beni o risorse alla garanzia patrimoniale.
Elemento dirimente, nella ricostruzione accolta, è l’assenza, nell’architettura normativa del concordato minore, di un requisito di “meritevolezza” del debitore. A differenza di quanto avveniva in passato per alcune procedure di sovraindebitamento, o di quanto ancora si riscontra in altri istituti dell’ordinamento concorsuale, il legislatore del CCII ha consapevolmente escluso che l’accesso al concordato minore sia subordinato a una valutazione etico-soggettiva della condotta pregressa del debitore.
Il giudizio di ammissibilità è, dunque, ancorato a parametri oggettivi e tipizzati, e non può essere esteso, in via interpretativa, a un sindacato generalizzato sul comportamento pregresso del debitore.
Tale impostazione appare coerente con la funzione del concordato minore, concepito come strumento di emersione e regolazione della crisi dell’imprenditore minore o del professionista, volto a favorire il recupero della continuità economica o, comunque, una gestione ordinata della crisi, senza introdurre barriere di accesso fondate su valutazioni di tipo morale o sanzionatorio.
 
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