Concordato minore ammissibile con sola finanza esterna
Nell’ambito della procedura di concordato minore, nel caso in cui il soggetto proponente presenti, in una fase iniziale, un attivo pari a zero, l’immissione di finanza esterna è comunque idonea a determinare un incremento significativo dell’attivo stesso. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile una proposta di concordato minore di natura liquidatoria anche quando essa si fondi esclusivamente su apporti di finanza esterna.
Del resto, il concetto di incremento implica, sul piano letterale, un aumento quantitativo che può riguardare anche valori originariamente nulli. Inoltre, l’ammissibilità del piano va valutata in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori: obiettivo che risulta pienamente coerente con una proposta sostenuta da finanza esterna. Non si rinvengono, infatti, né disposizioni imperative né principi generali dell’ordinamento che impediscano di riconoscere validità a una simile soluzione.