Liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente: istituti alternativi per il debitore persona fisica
Per il debitore persona fisica non imprenditore, la liquidazione controllata e la procedura di esdebitazione dell’incapiente non costituiscono strumenti sovrapponibili, bensì istituti distinti, speculari e alternativi, ciascuno con presupposti e finalità proprie.
La distinzione è divenuta ancora più rilevante a seguito della modifica dell’art. 283, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, introdotta dal c.d. correttivo ter. La novella ha ampliato la nozione di debitore “incapiente”, consentendo l’accesso all’esdebitazione anche a chi, pur privo di beni, disponga di un reddito eccedente, calcolato al netto:
delle spese necessarie alla produzione del reddito;
delle esigenze di mantenimento del nucleo familiare.
In tale prospettiva, può rientrare nella categoria dell’incapiente anche il debitore che percepisca un reddito annuo, purché lo stesso non consenta di offrire una soddisfazione apprezzabile ai creditori.
Ciò impone al giudice una valutazione sostanziale e non meramente letterale della norma. In presenza delle ipotesi comunemente definite di “falso incapiente”, il tribunale è chiamato a verificare, nel caso concreto, se il debitore sia effettivamente in grado di garantire ai creditori un’utilità non meramente simbolica, tenendo conto:
dell’entità del reddito disponibile;
dei costi e della durata della procedura;
della reale convenienza della liquidazione controllata rispetto all’esdebitazione diretta.
La corretta individuazione dello strumento applicabile assume quindi un ruolo centrale nella gestione della crisi del debitore civile, richiedendo un’attenta analisi preventiva delle condizioni patrimoniali e reddituali.