Concordato minore e procedure familiari: rileva la natura dei debiti, non solo la qualifica del debitore
Nelle procedure familiari di sovraindebitamento è ammissibile il concordato minore anche se uno dei ricorrenti è consumatore.
L’art. 66 CCII consente infatti la presentazione di un’unica domanda di concordato minore, anche in assenza dei requisiti soggettivi in capo a uno dei debitori.
La norma preclude esclusivamente l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore quando non tutti i ricorrenti abbiano tale qualifica.
Ai fini dell’individuazione della procedura corretta, assume rilievo centrale la natura delle obbligazioni da ristrutturare.
Occorre quindi verificare l’origine dei debiti e non solo la qualifica formale del debitore.
Se l’esposizione deriva dall’esercizio di un’attività di imprenditore individuale, è a tale condizione che occorre fare riferimento.
In questi casi il concordato minore risulta lo strumento più coerente.
L’analisi deve essere sostanziale e non meramente formale.
Ciò vale anche in presenza di procedure familiari.
La corretta qualificazione incide sull’ammissibilità della domanda.