Polizze previdenziali e concordato minore: limiti e criteri di valutazione della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria
Nel procedimento di concordato minore, la verifica della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria impone una valutazione puntuale del regime giuridico applicabile alle polizze di previdenza complementare intestate al debitore. Sul punto, una recente pronuncia del Tribunale di Gorizia ha chiarito che le polizze previdenziali di tipo unit linked devono essere qualificate come contratti di assicurazione sulla vita a carattere misto, in quanto coniugano una funzione previdenziale con una componente assicurativa.
Nel corso della fase di accumulo, i premi versati dall’aderente alla compagnia assicurativa sono assistiti da una particolare tutela: tali somme, infatti, risultano impignorabili e non sequestrabili. Proprio in ragione di questa protezione rafforzata, l’articolo 268, comma 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza esclude espressamente l’inclusione di tali capitali nella liquidazione controllata. La loro estromissione dal perimetro liquidatorio non determina quindi alcuna lesione delle ragioni creditorie né incide sul principio della par condicio creditorum.
Diversa è la disciplina applicabile alla prestazione pensionistica integrativa che verrà eventualmente erogata in futuro. Tale trattamento, una volta maturato il diritto alla prestazione, può astrattamente essere assoggettato a sequestro o pignoramento nei limiti stabiliti dall’articolo 545 del codice di procedura civile. Tuttavia, ai fini della comparazione con l’alternativa liquidatoria, rileva in modo decisivo il profilo temporale: le somme derivanti dalla pensione integrativa possono essere prese in considerazione solo qualora la polizza giunga a scadenza entro il triennio di durata della liquidazione controllata.
Va inoltre considerato che il contraente può esercitare la facoltà di riscatto del capitale o richiedere anticipazioni anche per finalità non strettamente previdenziali. In tale ipotesi, il credito vantato nei confronti della compagnia assicurativa e le somme effettivamente percepite perderebbero il regime di impignorabilità e diverrebbero pienamente aggredibili dai creditori. Si tratta, tuttavia, di una scelta rimessa esclusivamente alla volontà del debitore: il riscatto e l’anticipazione costituiscono facoltà personali, non coercibili, che non possono essere imposte né dai creditori né dall’autorità giudiziaria.
Ne consegue che le somme meramente potenziali derivanti da riscatto o anticipazione non possono essere considerate parte del patrimonio attuale del debitore, né possono formare oggetto della liquidazione controllata, mancando qualsiasi certezza circa la loro futura disponibilità nel corso della procedura. In assenza di un diritto attuale ed esigibile, i creditori non possono vantare su tali importi una legittima aspettativa giuridicamente tutelabile.
Pertanto, in sede di valutazione dell’ammissibilità della proposta di concordato minore ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, i valori delle polizze di previdenza complementare non devono essere inclusi nel giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.