Liquidazione giudiziale: la Cassazione chiarisce gli oneri formali
La Corte di Cassazione ha precisato le formalità necessarie quando un amministratore richiede l’apertura della liquidazione giudiziale.
La Corte ha confermato che le formalità previste dall’art. 120-bis — verbale notarile, iscrizione nel registro delle imprese, informativa ai soci — si applicano solo agli strumenti di regolazione della crisi, come il concordato preventivo.
Per la liquidazione giudiziale, invece, è sufficiente che la domanda sia sottoscritta dal legale rappresentante della società.
La presentazione della domanda non costituisce abuso dello strumento processuale in presenza di insolvenza accertata.
La decisione degli amministratori di accedere alla liquidazione giudiziale resta quindi piena e non condizionata dagli oneri formali richiesti per altre procedure.