Concordato semplificato CCII verifica dei presupposti
Il tribunale ai sensi dell’art. 25-sexies CCII deve verificare oltre ai profili formali anche la sussistenza dei presupposti sostanziali, inclusa la buona fede nelle trattative.
Particolare rilievo assume l’impraticabilità delle soluzioni ordinarie della composizione negoziata.
Il controllo si estende all’attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni dell’esperto.
Una relazione finale priva di motivazione o non supportata da documenti rende la proposta inammissibile.
La relazione dell’esperto è definita requisito centrale e non surrogabile per l’accesso al concordato semplificato, atta a verificare la correttezza e la buona fede del debitore nelle trattative.
In assenza di una relazione attendibile, il procedimento deve arrestarsi immediatamente.
La composizione negoziata non può essere usata in modo strumentale.
Deve costituire un reale percorso di confronto con i creditori su soluzioni concretamente percorribili.