Ex imprenditore sovraindebitato può accedere al piano del consumatore
Un ex imprenditore con debiti residui derivanti dalla propria attività cessata può essere qualificato come consumatore e accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dall'articolo 67 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
La svolta interpretativa si basa sulla nuova definizione di consumatore contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera e) del CCII, che indica come tale "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta".
La differenza rispetto alla precedente normativa (Legge 3/2012) è sostanziale: è stato eliminato l'avverbio "esclusivamente", che in passato restringeva la platea dei beneficiari. Questa modifica consente ora di considerare consumatore anche chi è stato imprenditore o professionista ma ha cessato l'attività, permettendogli di regolare attraverso il piano di ristrutturazione anche le passività derivanti dalla pregressa attività, essendo preclusa la procedura del concordato minore nei casi in cui l'impresa sia stata cancellata dal registro delle imprese. In tali situazioni, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rimane l'unica strada percorribile per il debitore sovraindebitato, in alternativa alla liquidazione controllata.