Collocazione e Esdebitazione dei Crediti di Mantenimento nel Concordato Minore
Nel concordato minore risulta corretta la qualificazione del credito derivante dall’obbligo di mantenimento in favore dell’ex coniuge, assistito dal privilegio previsto dagli artt. 2751, n. 4, e 2776 c.c., nonché la previsione di una falcidia dello stesso in ragione dell’incapienza del patrimonio del debitore. Resta tuttavia fermo che, una volta eseguito il piano concordatario, il credito in questione, in considerazione della sua natura, non sarà soggetto agli effetti dell’esdebitazione ai sensi dell’art. 278, comma 6, lett. a), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tale circostanza, allo stato, non assume carattere ostativo ai fini dell’omologazione della proposta di concordato.