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La valutazione dell’utilità prospettica nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII

L’art. 268, comma 3, CCII, nel demandare all’attestatore la verifica della possibile acquisizione di attivo, anche mediante l’esperimento di azioni giudiziarie, non può ragionevolmente essere inteso nel senso di richiedere una valutazione prognostica sull’esito di tali azioni, fatta salva l’ipotesi di un’assoluta e originaria carenza dei presupposti di proponibilità. Ogni giudizio prognostico, infatti, risulta inevitabilmente condizionato da un margine di aleatorietà non eliminabile.
Il ruolo del Tribunale è piuttosto quello di accertare se permanga una prospettiva di utilità derivante dall’apertura della liquidazione controllata, prospettiva che non può essere esclusa sulla base di una pretesa previsione negativa dell’esito dei giudizi ipotizzati. Al contrario, la stessa astratta configurabilità di tali iniziative giudiziarie integra, di per sé, una potenziale utilità per la massa dei creditori, posto che l’art. 268 CCII richiede unicamente la possibilità di acquisire attivo, e non già la sussistenza di esiti certi o incontrovertibili. Non spetta, pertanto, al Tribunale degradare tali possibilità a mere congetture prive di consistenza, essendo ogni valutazione di merito riservata esclusivamente al giudice eventualmente chiamato a decidere sulle singole controversie.
In mancanza, dunque, di elementi probatori certi e oggettivi idonei a escludere in via assoluta la percorribilità giudiziaria di tali iniziative, deve ritenersi sussistente la possibilità di acquisizione di attivo e, conseguentemente, l’utilità prospettica, sia pure astratta, della procedura.
 
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