Requisito meritevolezza nella liquidazione controllata CCII
La domanda di liquidazione controllata è inammissibile nel caso in cui il sovraindebitamento derivi principalmente da sanzioni per violazioni del Codice della Strada e omessi versamenti contributivi INPS/INAIL. Con il D.Lgs. 136/2024, il legislatore ha modificato l'art. 269 CCII richiedendo che la relazione dell'OCC indichi le cause dell'indebitamento e la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, rendendo questi elementi requisiti di ammissibilità della procedura e non più rilevanti solo ai fini dell'esdebitazione. Tale novità legislativa introduce un giudizio di meritevolezza da parte del Tribunale già in fase di accesso alla procedura, bilanciando l'interesse del debitore con quello dei creditori. Nel caso specifico, l'accumulo di debiti tributari e sanzioni amministrative denota una colpa grave incompatibile con l'apertura della liquidazione controllata, che produrrebbe vantaggi immediati per il debitore a scapito dei creditori senza alcuna giustificazione meritevole.