Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 63, comma 2, del Codice della Crisi d'Impresa per la valutazione della transazione fiscale decorre dal deposito formale della proposta presso gli uffici competenti, non dalla semplice conoscenza informale da parte dell'Amministrazione finanziaria. Questo termine ha natura dilatoria e tutela il diritto del creditore erariale di partecipare effettivamente al procedimento. Di conseguenza, la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione contenente transazione fiscale è inammissibile se presentata prima del decorso dei 90 giorni. Per l'omologazione forzosa, la domanda deve essere coordinata con i tempi di adesione di tutti i creditori, incluso quello fiscale. La violazione del termine dilatorio impedisce l'omologazione dell'accordo, anche senza che il creditore erariale dimostri uno specifico pregiudizio subito.