Limite di mantenimento nella Liquidazione controllata
Nell’ambito della liquidazione controllata, spetta al Tribunale individuare in via discrezionale la soglia dei beni e dei redditi da sottrarre alla procedura, in quanto necessari a garantire al debitore e al suo nucleo familiare un adeguato mantenimento, ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Tale determinazione richiede una valutazione necessariamente individualizzata, da compiersi caso per caso attraverso un ragionevole bilanciamento degli interessi contrapposti.
Il concetto di mantenimento non può essere circoscritto alle mere esigenze alimentari essenziali, ma deve comprendere anche una componente idonea a preservare un minimo incentivo allo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del debitore. Al tempo stesso, la soglia individuata non può essere equiparata al minimo costituzionale di cui all’art. 36 Cost., dovendosi tener conto della peculiare condizione di insolvenza del debitore e della presenza di una pluralità di creditori concorrenti, i cui interessi meritano parimenti tutela.
Nel fissare l’ammontare del reddito escluso dalla liquidazione, il Tribunale è inoltre tenuto a considerare l’eventuale apporto economico dei familiari conviventi, i quali si presumono concorrere alle spese del nucleo familiare in misura proporzionale ai rispettivi redditi.