Con te nel percorso
della tua vita aziendale
Scopri i nostri servizi di consulenza ›

news

Rimodulazione delle detrazioni fiscali per i redditi elevati

Approfondisci

news

Tassazione agevolata al 5% sugli aumenti contrattuali nel settore privato

Approfondisci

news

Aggiornamento dell’autovalutazione antiriciclaggio entro il 27 maggio 2026

Approfondisci

news

Concordato minore: l'omesso pagamento delle imposte non è automaticamente atto di frode

Approfondisci

news

Notifica cartella via PEC: è sufficiente il formato PDF, non serve il p7m

Approfondisci

news

Ammissione allo stato passivo

Approfondisci

news

Composizione negoziata: chiarimenti sull'autorizzazione alla cessione d'azienda

Approfondisci

news

Misure protettive: nuova istanza valida solo dopo la pubblicazione nel Registro imprese

Approfondisci

news

Diritto camerale 2026: approvate maggiorazioni del 20% fino al 2028

Approfondisci

news

Modello Redditi 2026: nuove aliquote IRPEF e stretta sulle detrazioni

Approfondisci

news

Precompilata 2026: online dal 30 aprile, invio dal 14 maggio

Approfondisci

news

Liquidazione controllata: obblighi del debitore e criteri di valutazione delle spese

Approfondisci

Concordato Minore: si applica l'omologazione forzosa

L’omologazione forzosa ex art. 112 comma 2 CCII, si applica anche al concordato minore, in forza del richiamo di cui alla lettera b) del comma 2 bis dell’art. 78 CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Con una conferma interpretativa di grande rilevanza pratica, è stato chiarito che l'istituto dell'omologazione forzosa (cram down), previsto dall'art. 112, comma 2, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), trova applicazione anche nell'ambito del concordato minore. Il fondamento normativo di tale estensione risiede nel richiamo espresso contenuto nell'art. 78, comma 2-bis, lettera b), CCII, che rinvia alle disposizioni dettate per il concordato preventivo in materia di omologazione.
Questo significa che, anche nel concordato minore — lo strumento riservato ai debitori non assoggettabili al concordato preventivo, quali i professionisti, gli imprenditori sotto soglia e i consumatori con debiti non prevalentemente personali — il tribunale può omologare il piano anche in presenza del dissenso di una o più classi di creditori, purché ricorrano le condizioni di legge, tra cui la non peggiorativa soddisfazione rispetto all'alternativa liquidatoria e il voto favorevole della maggioranza delle classi.
Si tratta di un presidio fondamentale a tutela del debitore in buona fede, che impedisce a singoli creditori dissenzienti di bloccare soluzioni concordate efficienti e sostenibili.
 
VEDI TUTTE
Hai bisogno di maggiori informazioni?
   I nostri orari Dal Lunedì al Giovedì 9.00 - 17.30 | Venerdì 9.00 - 15.00
Newsletter
Iscriviti e ricevi costantemente news e aggiornamenti
Credits TITANKA! Spa
Scopri lo
Scadenziario
Fiscale
Vai al sito Agenzia
delle Entrate