Concordato Minore: si applica l'omologazione forzosa
L’omologazione forzosa ex art. 112 comma 2 CCII, si applica anche al concordato minore, in forza del richiamo di cui alla lettera b) del comma 2 bis dell’art. 78 CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Con una conferma interpretativa di grande rilevanza pratica, è stato chiarito che l'istituto dell'omologazione forzosa (cram down), previsto dall'art. 112, comma 2, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), trova applicazione anche nell'ambito del concordato minore. Il fondamento normativo di tale estensione risiede nel richiamo espresso contenuto nell'art. 78, comma 2-bis, lettera b), CCII, che rinvia alle disposizioni dettate per il concordato preventivo in materia di omologazione.
Questo significa che, anche nel concordato minore — lo strumento riservato ai debitori non assoggettabili al concordato preventivo, quali i professionisti, gli imprenditori sotto soglia e i consumatori con debiti non prevalentemente personali — il tribunale può omologare il piano anche in presenza del dissenso di una o più classi di creditori, purché ricorrano le condizioni di legge, tra cui la non peggiorativa soddisfazione rispetto all'alternativa liquidatoria e il voto favorevole della maggioranza delle classi.
Si tratta di un presidio fondamentale a tutela del debitore in buona fede, che impedisce a singoli creditori dissenzienti di bloccare soluzioni concordate efficienti e sostenibili.