Limiti alla falcidia del creditore ipotecario nel piano di ristrutturazione dei debiti
L’art. 67, comma 4, del D.lgs. n. 14/2019 (CCII), che disciplina il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, stabilisce che il creditore ipotecario debba essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto sarebbe ricavabile dalla liquidazione del bene gravato dalla garanzia, secondo l’attestazione resa dall’OCC. Il riferimento normativo al “presumibile ricavato in caso di liquidazione” deve essere interpretato nel senso di richiamare il valore conseguibile in un contesto di vendita coattiva, sia essa concorsuale o individuale, e non il prezzo astrattamente ottenibile sul libero mercato. Tale lettura trova fondamento nel dato letterale della disposizione, che richiama espressamente la nozione di “liquidazione”, concetto tipicamente riferibile a una dismissione forzata del bene e non a una negoziazione volontaria tra privati.